Articolo 66 - Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Articolo 65Articolo 67
Versione
14 maggio 1950
Art. 66.
(Agevolazioni fiscali e modalita' per le deleghe di cui al precedente articolo).

La delegazione rilasciata dall'impiegato o dal pensionato e' esente da tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa in duplice esemplare ed in copia all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio o della pensione, il quale provvede alla trattenuta e al pagamento, a favore dell'istituto di credito, della rata delegata o della parte che non eccede il quinto, valutata al netto delle ritenute, dello stipendio o della pensione.
Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, l'ufficio ordinatore trasmette un esemplare della medesima all'istituto interessato, e altro esemplare all'Amministrazione centrale competente per la emissione del prescritto ruolo di variazione.
Entrata in vigore il 14 maggio 1950
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