Articolo 6 - Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Articolo 5Articolo 6 bis
Versione
14 maggio 1950
Art. 6.
(Requisiti necessari per l'esercizio della facolta' di cessione).

Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attivita' di servizio, abbiano stabilite nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza.
I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salva l'applicazione degli articoli 13 e 23.
Entrata in vigore il 14 maggio 1950
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