Articolo 38 - Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Articolo 37Articolo 39
Versione
14 maggio 1950
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Versione
19 settembre 2010
Art. 38.
(Estinzione anticipata di cessione).

((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141)) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141)) ((In caso di rimborso anticipato)) il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e' tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione all'entita' della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141))
Entrata in vigore il 19 settembre 2010
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