(Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro).
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge - sul contratto d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto ((per un periodo non superiore ai dieci anni)) quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo.
Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non puo' eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti ((di cui al precedente e al presente comma)) non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all' articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purche' questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non puo' eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all' articolo 545 del codice di procedura civile .