Articolo 54 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
Articolo 52 bisArticolo 56
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18 maggio 2022
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16 luglio 2022
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17 agosto 2023
Art. 54.

Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalita'
(( 1. All' articolo 10 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b):
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto puo' essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato";
2) al terzo periodo, dopo le parole: "complessi di veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o piu'";
b) al comma 10-bis:
1) alla lettera b), alinea, dopo le parole: "complessi di veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o piu'";
2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o b), ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre 2023")).
2. All' articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 , le parole «30 aprile 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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