Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , le parole: "non oltre il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2010".
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari ((il cui mandato e' scaduto il 31 dicembre 2010)) e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , nonche' i giudici di pace ((il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011)) e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni ((a far data dal 1° gennaio 2011)) , fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, ((non oltre il 31 dicembre 2011)) .
2-bis. Il secondo comma dell'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilita' di conferma.
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari ((il cui mandato e' scaduto il 31 dicembre 2010)) e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , nonche' i giudici di pace ((il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011)) e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni ((a far data dal 1° gennaio 2011)) , fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, ((non oltre il 31 dicembre 2011)) .
2-bis. Il secondo comma dell'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilita' di conferma.