Articolo 22 bis - Testo
Articolo 22Articolo 22 ter
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22 marzo 1939
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Versione
5 maggio 1943
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Versione
5 maggio 1968

Art. 22-bis.

((I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegato "A" al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella e' riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, numero 250. In mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale procedera' al ritiro del documento.
Per le persone fino ai 18 anni di eta' la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela.
Le persone che abbiano superato il 18° anno di eta' sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca, alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di eta'.
Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D - di cui alla tabella indicata nel primo comma - per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validita' di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.))
Entrata in vigore il 5 maggio 1968
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