Articolo 4 del Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 aprile 1996
Art. 4. 1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.
2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.
Entrata in vigore il 16 aprile 1996
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