Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2002, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
E N A IO L L Z E A D R T 9 IS . G T E R . R 'A N IN NOME DEL POPOLOTT3281/02 L A L 7 D E 6 3氓REPUBBLICA ITALIANA 9 D E 1 I T - -5 N S E N 3 E S E "E S G I G A E L LA CORTE SUPREMA DI Oggetto OPPOSIZIONE A SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2234/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron. 7661 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe SALME' Rel. Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Onofrio FITTIPALDI ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI SALERNO, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliatao in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
D'GE LV;
intimato avverso la sentenza n. 363/99 del Tribunale di NOCERA INFERIORE, depositata il 27/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2001 2299 udienza del 12/11/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio 1 FITTIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Proposta dal sig. D'GE VA, con ricorso depositato il 2/3/99, opposizione avverso ordinanza in- giunzione emessa il 27/1/99 dal Prefetto di Salerno (e notificata il 4/2/99) in relazione а verbale di con- travvenzione stradale del 9/9/97 della Polizia Munici- pale di Nocera Inferiore, per violazione dell'art. 7 del codice della strada, e venendo dedotta la evidente nullità assoluta dell'ordinanza in quanto emessa ben oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 204 del codice della strada, la Prefettura di Salerno non si costituiva in giudizio e faceva invece pervenire co- pia di decreto di archiviazione dell'ordinanza impugna- ta. Avendo l'opponente insistito perché venisse comun- que emessa sentenza anche ai fini della condanna alle spese, il giudice unico del Tribunale, dato atto del profilo per cui la stessa Prefettura avesse, nei fatti, rilevato la fondatezza dell'opposizione e provveduto alla archiviazione degli atti, ma che ciò non togliesse che avesse essa stessa dato luogo alla nascita della 2 controversia notificando, benché del tutto tardiva, l'ordinanza ingiunzione, per il che dovesse provvedersi in ordine alle spese, condannava il Prefetto alla refu- sione delle spese di giudizio che liquidava in lire 1.000.000 complessive, oltre IVA e CAP. Propone ricorso per cassazione il Prefetto di Sa- lerno e lamenta come: a) la sentenza sarebbe da inten- dersi viziata di illegittimità per contraddittorietà, posto che il giudice, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avrebbe poi al contempo proce- duto all'accoglimento del ricorso;
b) la sentenza sa- rebbe carentemente motivata in ordine alle spese, da ritenersi - così come liquidate del tutto ingiustifi- cate rispetto al modesto valore della causa ed al tem- pestivo comportamento fattivo di essa Prefettura, non- ché alle obiettive incertezze interpretative della stessa Suprema Corte di Cassazione in ordine alla por- tata del termine fissato dall'art. 204 del codice della strada. Non controricorre il D'GE. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso si rivela del tutto inammissibile, in quanto totalmente vago e generico, non solo nei profi- -- quanto mai va- li inerenti alla esposizione dei fatti ga ed approssimativa ma anche nella formulazione dei 3 motivi i quali - già di per sé di ardua definizione quanto al tipo di vizio denunciato nella sost anza, non si pongono in alcun reale rapporto con il contenuto della decisione impugnata, della quale manifestamente danno il senso di ignorare portata e spirito;
il che fra l'altro si rende quanto mai palese nel momento in cui non colgono ad esempio come la coeva presenza, in dispositivo, dei riferimenti alla cessazione della materia del contendere ed all'accoglimento del ricorso, benchè tecnicamente infelice, non intenda far altro che riassumere la concomitante realtà per cui, pur configu- randosi, quanto al merito della opposizione, la cessa- zione della materia del contendere, si imponesse tutta- via la necessità di una pronuncia sulle spese. Del pari del tutto inammissibile si rivela il pro- filo del ricorso attinente al capo della sentenza con- tenente la liquidazione delle spese, attesa la sua to- tale genericità, non contenendo esso alcun riferimento a voci della tabella professionale da ritenersi speci- ficamente violate. In assenza di controricorso della controparte, nessuna pronuncia va assunta in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Così deciso nella Camera di Consiglio della I se- 4 zione civile della Suprema Corte novembre 2001. Il consigliere estensore Onofrio Fittipaldi стри CORTE Pina Sezione Civile Depositato in Cancelleria ·7 MAR 2002 IL CANCELLIERE 5 di Cassazione il 12 Il presidente Giovanni Losavio я околийM. IL CANCELLIERE Luisa Passinetti MuireCarine