2. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 , e' abrogato. Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
3. Il divieto di cui all' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche ((nonche' agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle attivita' di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia)) . Resta fermo quanto previsto dall' articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e dagli articoli 14, comma 3, e 14. 1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 .
3-bis. All' articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 , le parole: "I comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali".