Articolo 12 - Accordo della Legge 18 marzo 2008, n. 70
Articolo 11Articolo 13
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12 aprile 2008
ARTICOLO 12
Applicazione di altre disposizioni

Se un argomento e' disciplinato sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui le due Parti Contraenti siano firmatarie, ovvero da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori si applicheranno le disposizioni piu' favorevoli.
Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte contraente in conformita' con le proprie leggi e i propri regolamenti, o con altre disposizioni, o contratti specifici, o autorizzazioni o accordi di investimento, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole.
Successivamente alla data in cui l'investimento e' stato effettuato, le eventuali modifiche sfavorevoli a leggi, regolamenti, atti o misure di politica economica che, direttamente o indirettamente disciplinino gli investimenti, non si applicheranno retroattivamente.
Le disposizioni del presente Accordo non limiteranno l'applicazione di disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale.
Entrata in vigore il 12 aprile 2008
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