Articolo 63 del Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238
Articolo 62Articolo 64
Versione
1 gennaio 1940
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Versione
30 marzo 2001
Art. 63. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)) (12))
------------ AGGIORNAMENTO (12)
Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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