Articolo 120 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
Articolo 117Articolo 121
Versione
9 novembre 2005
>
Versione
21 novembre 2018
>
Versione
1 luglio 2023
>
Versione
19 aprile 2025
Art. 120. (( (Promozione alla qualifica di ispettore sanitario esperto). )) ((1. La promozione alla qualifica di ispettore sanitario esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori sanitari che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 116 e del corso di formazione di cui all'articolo 118, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 134.)) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente