Art. 142. (( (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative). )) (( 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti cui all'articolo 141 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita', inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, con esclusione di quelli che rivestono l'incarico di comandante dei vigili del fuoco, e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza.
2. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attivita' del dirigente responsabile della struttura a cui e' assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unita' organizzative e di distretti di particolare rilevanza, nonche' funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato, con piena responsabilita' per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attivita' di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attivita' di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua, con piena autonomia, gli interventi nell'area di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, puo' essergli affidata la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attivita' di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati; puo' essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attivita' di studio e di ricerca, attivita' ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilita', verificandone risultati e costi; cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attivita' di indagine di mercato o a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di istruzione e di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente, i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura altresi' le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e puo' essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilita' siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.
3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalita' e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attivita' di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall' articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 , dall' articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469 , e dall' articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle articolazioni di servizio minori, anche territoriali, poste alle loro dipendenze; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi.
4. Il primo dirigente cui viene affidato l'incarico di comunicazione in emergenza, individuato nella tabella B allegata al presente decreto, dirige, coordina e sovrintende alla redazione dei piani di comunicazione in emergenza, anche attraverso l'utilizzo di reti sociali virtuali; cura a livello nazionale i rapporti con la stampa e con gli organi di informazione; svolge funzioni di raccordo delle attivita' di comunicazione in emergenza espletate dalle strutture territoriali del Corpo nazionale. )) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
2. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attivita' del dirigente responsabile della struttura a cui e' assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unita' organizzative e di distretti di particolare rilevanza, nonche' funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato, con piena responsabilita' per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attivita' di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attivita' di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua, con piena autonomia, gli interventi nell'area di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, puo' essergli affidata la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attivita' di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati; puo' essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attivita' di studio e di ricerca, attivita' ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilita', verificandone risultati e costi; cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attivita' di indagine di mercato o a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di istruzione e di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente, i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura altresi' le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e puo' essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilita' siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.
3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalita' e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attivita' di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall' articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 , dall' articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469 , e dall' articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle articolazioni di servizio minori, anche territoriali, poste alle loro dipendenze; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi.
4. Il primo dirigente cui viene affidato l'incarico di comunicazione in emergenza, individuato nella tabella B allegata al presente decreto, dirige, coordina e sovrintende alla redazione dei piani di comunicazione in emergenza, anche attraverso l'utilizzo di reti sociali virtuali; cura a livello nazionale i rapporti con la stampa e con gli organi di informazione; svolge funzioni di raccordo delle attivita' di comunicazione in emergenza espletate dalle strutture territoriali del Corpo nazionale. )) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.