Art. 132. (( (Attribuzione di scatti convenzionali). )) (( 1. Agli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sono attribuiti: uno scatto convenzionale al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di quindici anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di ventitre anni di effettivo servizio nel ruolo e uno scatto convenzionale al compimento di trentuno anni di effettivo servizio nel ruolo.
2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 , ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. )) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 , ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. )) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.