Art. 239. (( (Sanzioni disciplinari). )) (( 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilita' dettata dall' articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti sanzioni:
a) rimprovero orale;
b) rimprovero scritto;
c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
f) destituzione con preavviso;
g) destituzione senza preavviso.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell' articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 :
a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare e' inflitta;
b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni, nonche' della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di piu' infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni connesse tra loro;
c) gli organi, le fasi, le modalita' e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravita' dell'infrazione contestata;
d) le fasi, le modalita' e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;
e) i casi, le modalita' e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione;
f) i casi e le modalita' della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;
g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97 , e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.
4. Il regolamento indicato al comma 2 puo' anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale. ))
a) rimprovero orale;
b) rimprovero scritto;
c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
f) destituzione con preavviso;
g) destituzione senza preavviso.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell' articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 :
a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare e' inflitta;
b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni, nonche' della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di piu' infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni connesse tra loro;
c) gli organi, le fasi, le modalita' e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravita' dell'infrazione contestata;
d) le fasi, le modalita' e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;
e) i casi, le modalita' e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione;
f) i casi e le modalita' della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;
g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97 , e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.
4. Il regolamento indicato al comma 2 puo' anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale. ))