Art. 234. (( (Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneita' psico-fisica). )) (( 1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative piu' favorevoli vigenti per il personale di ruolo riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento non puo' procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneita' psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneita', compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilita' delle dotazioni organiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il transito ad altro ruolo e qualifica, previo corso di riqualificazione.
2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale di ruolo non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e di quello appartenente ai ruoli dei direttivi e dei direttivi aggiunti che espleta funzioni operative, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell' articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 , il Dipartimento invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale che espleta funzioni operative, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilita' parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attivita' tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente puo' continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente e' comunque conciliato con la piena funzionalita' operativa dei servizi istituzionali di soccorso.
3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei corrispondenti ruoli tecnico-professionali, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale e' collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.
4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio.
5. Il personale transitato nei ruoli tecnico-professionali ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneita' psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, puo' essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilita' della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente e' riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneita' psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnico-professionali, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli allievi vigili del fuoco in prova. ))
2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale di ruolo non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e di quello appartenente ai ruoli dei direttivi e dei direttivi aggiunti che espleta funzioni operative, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell' articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 , il Dipartimento invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale che espleta funzioni operative, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilita' parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attivita' tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente puo' continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente e' comunque conciliato con la piena funzionalita' operativa dei servizi istituzionali di soccorso.
3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei corrispondenti ruoli tecnico-professionali, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale e' collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.
4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio.
5. Il personale transitato nei ruoli tecnico-professionali ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneita' psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, puo' essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilita' della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente e' riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneita' psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnico-professionali, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli allievi vigili del fuoco in prova. ))