Articolo 64 del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
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Art. 64. (Competenze ed attribuzioni degli ufficiali medici della Guardia di finanza) 1. In relazione alle esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle Forze Armate, hanno le seguenti attribuzioni:
a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale della Guardia di finanza. Provvedono, anche quali componenti delle commissioni medico ospedaliere della Sanita' Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 , dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 , dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 , dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 , in materia di vittime del dovere, della criminalita' organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;
b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto, alle sezioni del Collegio medico legale di cui all' articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , allorche' sono prese in esame pratiche relative al personale del Corpo della Guardia di finanza;
c) svolgono attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture del Corpo della Guardia di finanza. Coloro che hanno svolto per almeno quattro anni tali attribuzioni sono altresi' preposti alle attivita' di sorveglianza e vigilanza nonche' a quella di medico competente previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi della vigente normativa;
d) a richiesta degli interessati, forniscono assistenza al personale del Corpo, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , avanti alle commissioni medico ospedaliere deputate all'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermita' contratte.
(( 1-bis. Agli ufficiali superiori medici che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza spettano, in relazione al personale del medesimo Corpo e limitatamente alle attribuzioni di cui all' articolo 1880 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui all'articolo 199 del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . )) 2. Ai fini del soddisfacimento delle proprie esigenze, il Corpo della Guardia di finanza puo':
a) stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e, ove necessario, anche con singoli professionisti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
b) fruire, a livello locale come centralmente, a condizione di reciprocita', delle strutture sanitarie e veterinarie di singola Forza Armata e di Polizia.
2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza provvede, ai sensi del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26 , convertito dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103 , all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente nonche', anche a favore del personale in congedo e dei rispettivi familiari, con le risorse del Fondo di assistenza per i finanzieri, integralmente riassegnabili secondo le norme previste dal relativo statuto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le conseguenti disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo Corpo e dei rapporti con il predetto Fondo.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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