Articolo 25 - Testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita' ed infanzia
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12 marzo 1935
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11 novembre 2012
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2 febbraio 2016
Art. 25.

((Chiunque vende prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.

A chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attivita'. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all'esercizio dell'attivita')) ((6)) -------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 ha disposto (con l'art. 24, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del suindicato D.Lgs.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2016
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