Art. 13. Disposizioni transitorie e finali 1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale, gia' riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2009, sono riconosciuti quali centri di istruzione per la nautica ai sensi del presente regolamento.
2. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica di cui al comma 1, che svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore.
2. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica di cui al comma 1, che svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore.