Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9850
CASS
Sentenza 6 luglio 2002

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Il lavoratore ha un vero e proprio diritto soggettivo al regolare versamento dei contributi previdenziali in proprio favore ed alla conformità alle prescrizioni di legge della propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato.

Il dovere - imposto al creditore o al danneggiato dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ. - Di evitare, usando la normale diligenza, i danni che possono essere arrecati alla propria sfera giuridica dallo altrui comportamento illecito, sussiste anche se questo si protrae nel tempo, sempre che la sua osservanza non si riveli troppo onerosa e non incida in misura apprezzabile sulla propria libertà di azione; pertanto, non può esigersi che il creditore o il danneggiato, per non aggravare le conseguenze dannose che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui si assoggetti ad un'attività abnorme e più onerosa di quel che comporti l'ordinaria diligenza, divenendo la sua inerzia rilevante solo quando essa sia ascrivibile a dolo o colpa. (Fattispecie in tema di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in cui la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che potesse valere a ridurre l'ammontare del danno il rifiuto opposto dal lavoratore all'offerta di assunzione "ex novo", la quale avrebbe comunque comportato una scopertura contributiva e quindi un danno alla posizione pensionistica del lavoratore.)

Commentario1

  • 1L’azzeramento della tutela della posizione contributiva del lavoratore nella recente giurisprudenza di legittimitàAccesso limitato
    Roberto Riverso · https://www.altalex.com/ · 16 marzo 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9850
Data del deposito : 6 luglio 2002

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