Sentenza 6 luglio 2002
Massime • 2
Il lavoratore ha un vero e proprio diritto soggettivo al regolare versamento dei contributi previdenziali in proprio favore ed alla conformità alle prescrizioni di legge della propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato.
Il dovere - imposto al creditore o al danneggiato dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ. - Di evitare, usando la normale diligenza, i danni che possono essere arrecati alla propria sfera giuridica dallo altrui comportamento illecito, sussiste anche se questo si protrae nel tempo, sempre che la sua osservanza non si riveli troppo onerosa e non incida in misura apprezzabile sulla propria libertà di azione; pertanto, non può esigersi che il creditore o il danneggiato, per non aggravare le conseguenze dannose che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui si assoggetti ad un'attività abnorme e più onerosa di quel che comporti l'ordinaria diligenza, divenendo la sua inerzia rilevante solo quando essa sia ascrivibile a dolo o colpa. (Fattispecie in tema di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in cui la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che potesse valere a ridurre l'ammontare del danno il rifiuto opposto dal lavoratore all'offerta di assunzione "ex novo", la quale avrebbe comunque comportato una scopertura contributiva e quindi un danno alla posizione pensionistica del lavoratore.)
Commentario • 1
- 1. L’azzeramento della tutela della posizione contributiva del lavoratore nella recente giurisprudenza di legittimitàAccesso limitatoRoberto Riverso · https://www.altalex.com/ · 16 marzo 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9850 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente ~051tEnto
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GHIZZONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell'avvocato BRINDISI, rappresentato e difeso dall'avvocato,
VINCENZO SANTOCHIRICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO
MORIN 27, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TEDESCO;
rappresentante e difesa dall'avv. Mario Bombardiere giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 85/01 della Corte d'Appello di POTENZA,
depositata il 21/03/01 R.G.N. 1464/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/04/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato PANNONE per delega BOMBARDIERE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 marzo 2001 la Corte d'appello di Potenza
confermava la sentenza resa il 19 maggio 2000 dal locale giudice del lavoro con cui era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento che la società Ghizzoni spa aveva intimato il 24
febbraio 1999 a CC GE per fine fase lavorativa, con condanna alla reintegra ed al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento.
La Corte d'appello, nel rigettare il primo motivo di impugnazione con cui la società sì doleva della esclusione del giustificato motivo di licenziamento, rilevava che pur essendo accertato che era in fase di chiusura il cantiere cui il CC era addetto, mancava la prova della impossibilità della sua utilizzazione in altri cantieri ancora aperti, che era anzi dimostrata dal fatto che nel marzo successivo la società aveva invitato il CC a riprendere il lavoro, con mansioni inferiori ma con retribuzione immutata;
peraltro l'operata sospensione del pagamento della retribuzione per i mesi da novembre
1998 a gennaio 1999 era dovuta, non ad una riduzione del lavoro, ma ad una unilaterale decisione aziendale;
vi era stata poi l'assunzione, tre o quattro mesi dopo il licenziamento, di altri operai con la stessa qualifica del CC, restando irrilevante la loro adibizione a mansioni diverse da quelle di gruista, stante l'assoluta fungibilità delle mansioni all'interno della stessa qualifica.
Indi - nel rigettare il secondo motivo d'appello, con cui si addebitava al CC di avere colposamente aggravato le conseguenze del licenziamento - per non avere aderito all'invito a riprendere il servizio, che era stato fatto dalla società dopo circa un mese dal licenziamento, - la Corte rilevava che il rifiuto opposto dal lavoratore non era riconducibile ad una colpevole scelta, ma alla necessità di resistere ad una offerta non sattisfattiva, in quanto volta non alla reintegrazione ma alla riassunzione ex novo, che avrebbe comportato la perdita dell'anzianità contributiva,
particolarmente grave per essere il CC prossimo al pensionamento ed a causa dell'omissione contributiva posta in essere dalla società
fin dal 1997, di talché il rifiuto opposto all'offerta, di riassunzione, ancorché non condizionata alla rinunzia all'impugnativa del licenziamento, appariva legittimo non era quindi invocabile l'art. 1227 cod. civ. che impone un obbligo di collaborazione mediante la prestazione dell'ordinaria diligenza, per cui la condotta addebitata va valutata alla luce di criteri di ragionevolezza che non comportino sacrificio ne' aggravio. Quanto
alla mancata attivazione alla ricerca di un nuovo posto di lavoro,
che non era stata ricondotta dalla società ad una colpevole decisione del lavoratore, la prossimità all'età pensionabile faceva ragionevolmente presumere una oggettiva difficoltà di ricollocazione, anche considerando i dati anagrafici dei nuovi assunti dopo il licenziamento del CC.
Avverso detta sentenza la società soccombente propone ricorso affidato a due motivi.
Resiste il CC con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 della legge 604/66 in relazione alla prova del giustificato motivo di licenziamento i che sarebbe stata erroneamente esclusa dai Giudici di merito, poiché l'onere a carico del datore di lavoro dovrebbe essere contenuto nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, anche mediante il ricorso a presunzioni e a indizi;
nella specie il lavoratore non aveva mai indicato un posto di lavoro concretamente disponibile, essendosi limitato ad una semplice azione di impugnativa, mentre risultava di contro la progressiva ultimazione dei lavori relativi al cantiere di appartenenza del CC, come dimostrato anche dall'accordo sulla sospensione dei reciproci obblighi nascenti dal rapporto di lavoro,
intercorso per evitare la misura espulsiva.
Con il secondo motivo si denunzia difetto di motivazione e violazione dell'art. 1227 cod. civ. in relazione all'aliunde perceptum o percipiendium perché l'accettazione dell'offerta di riprendere il lavoro, fatta appena un mese dopo il recesso, avrebbe evitato il colpevole aggravamento delle conseguenze del licenziamento, senza peraltro rinunziare all'impugnativa proposta.
I Giudici di merito non avrebbero considerato che anche con una assunzione ex novo il danno alla posizione contributiva sarebbe stato particolarmente esiguo perché limitato alla scopertura di circa un mese, pertanto l'uso dell'ordinaria diligenza ex art. 1227 cod. civ.
avrebbe dovuto indurre il lavoratore ad accettare la ripresa dell'attività lavorativa. Il CC inoltre, pur essendo in possesso di una qualifica altamente specializzata, non si era attivato per la ricerca di una nuova occupazione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, è infondata la doglianza relativa al mancato ricorso a indizi e presunzioni ovvero alle insufficienti deduzioni della controparte in ordine all'esistenza del giustificato motivo di licenziamento, giacché la sentenza impugnata si fonda su circostanze positive, non censurate, logicamente idonee ad escluderlo, e cioè la perdurante funzionalità di altri cantieri e l'avvenuta assunzione,
tre o quattro mesi dopo il licenziamento del CC, di tre lavoratori aventi la sua stessa qualifica, nonché l'offerta di riprendere il lavoro.
Parimenti infondato è il secondo motivo, giacché la Corte in relazione all'art. 1227 cod. civ. si è attenuta al principio più
volte enunciato (cfr. tra le tante Cass. 27 giugno 1990 n. 6547, 14
giugno 1994 n. 5766, 14 maggio 1998 n. 4854) per cui il dovere -
imposto al creditore o al danneggiato dall'art. 1227, secondo comma,
cod. civ. - di evitare, usando la normale diligenza, i danni che possono essere arrecati alla propria sfera giuridica dall'altrui comportamento illecito, sussiste nei limiti in cui la sua osservanza non si riveli troppo onerosa e non incida in misura apprezzabile sulla propria libertà di azione;
pertanto, non può esigersi che il creditore o il danneggiato, per non aggravare le conseguenze dannose che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui, si assoggetti ad un'attività più onerosa di quel che comporti l'ordinaria diligenza, divenendo la sua inerzia rilevante solo quando essa sia ascrivibile a dolo o colpa.
Pertanto non merita censura il rilievo del Tribunale secondo cui non valeva a ridurre l'ammontare del danno derivante dal licenziamento,
il rifiuto opposto dal lavoratore alla offerta di assunzione ex novo,
poiché questa avrebbe provocato una scopertura contributiva e quindi un danno alla posizione pensionistica;
va infatti considerato, da un lato, che l'esiguità del danno è flutto di una apodittica deduzione del ricorrente, e dall'altro, che il lavoratore ha un vero e proprio diritto soggettivo al regolare versamento dei contributi previdenziali in proprio favore ed alla conformità alle prescrizioni di legge della propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato (cfr. Cass. 23 novembre
1989 n. 379).
Va esclusa altresì la fondatezza dell'ultimo profilo di censura, non essendo individuabili errori nel rilievo della Corte per cui,
considerando anche i dati anagrafici dei nuovi assunti dopo il licenziamento del CC, poteva presumersi una difficoltà di ricollocazione dovuta all'approssimarsi all'età pensionabile, e non già una colpevole inerzia in capo al lavoratore.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 20,16, oltre tremila euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2002