Articolo 14 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149
Articolo 13Articolo 15
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14 settembre 2012
Art. 14. Regime linguistico 1. Le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito. La validita' dei suddetti documenti o la validita' della procedura non viene pregiudicata qualora alcune parti dei documenti medesimi siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano concordato l'adozione di detta altra lingua.
2. I documenti per i quali e' necessaria una notifica a norma dell'articolo 7 possono essere trasmessi all'autorita' adita in lingua italiana.
3. Se una richiesta e' corredata di documenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, gli uffici di collegamento possono, ove necessario, chiedere all'autorita' richiedente la traduzione di tali documenti in lingua italiana o in un'altra lingua concordata con l'altro Stato membro richiedente.
Entrata in vigore il 14 settembre 2012
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