Articolo 4 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22
Articolo 2 bisArticolo 3
Versione
9 aprile 2020
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Versione
7 giugno 2020
Art. 4. Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego 1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , ((convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,)) si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.
Entrata in vigore il 7 giugno 2020
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