Articolo 8 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22
Articolo 4 bisArticolo 6
Versione
9 aprile 2020
Art. 8. Clausole di salvaguardia
e di invarianza finanziaria 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 9 aprile 2020
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