Art. 19. Contenuto e documentazione della domanda di elargizione 1. La domanda per la concessione dell'elargizione, sottoscritta dall'interessato, contiene:
a) la dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive ai sensi dell' articolo 3 o dell' articolo 6 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo;
b) l'indicazione della data della denuncia del delitto da cui e' conseguito l'evento lesivo o delle richieste estorsive ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato all'articolo 17, comma 1;
c) la dichiarazione di non aver aderito alle richieste estorsive o di aver cessato di aderire, specificandone la data, alle predette richieste;
d) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all' articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , di aver riferito all'autorita' giudiziaria o di polizia tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza, ovvero la dichiarazione che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta legge;
e) l'indicazione dell'ammontare del danno subito e dei fatti e delle circostanze da cui si desuma il relativo nesso di causalita' con il delitto o con situazioni di intimidazione ambientale aventi finalita' estorsive;
f) nei casi in cui nella quantificazione del danno siano dichiarati mancati guadagni, l'indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attivita' e' piu' recente, e' riferita alla data di inizio dell'attivita';
g) la previsione della destinazione dell'elargizione richiesta;
h) l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale;
i) la dichiarazione circa l'eventuale presentazione di istanza per l'accesso ai benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e successive modificazioni, specificando se, per lo stesso evento lesivo, siano state ricevute provvidenze conferibili in applicazione della predetta o di altra legge, indicandone il relativo ammontare.
2. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:
a) in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze assicurative sottoscritte dall'interessato o di cui comunque il medesimo sia beneficiario;
b) in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona in conseguenza dell'evento lesivo;
c) in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fisica o da societa', rispettivamente copia della documentazione fiscale ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti l'evento lesivo o le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attivita' e' piu' recente, e' riferita alla data di inizio dell'attivita';
d) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documento atto a comprovare i motivi della richiesta;
e) la dichiarazione di consenso dell'interessato, in caso di domanda presentata dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ovvero da una delle altre associazioni ed organizzazioni di cui all' articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 .
3. Nei casi previsti dall' articolo 6 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , la domanda contiene, altresi', la dichiarazione dell'interessato di ritenere che il danno conseguente al delitto o a situazioni di intimidazione ambientale e' stato cagionato per il raggiungimento delle finalita' indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge.
4. Sono predisposti dalle prefetture, d'intesa con il Commissario, e disponibili presso l'ufficio relazioni con il pubblico, appositi formulari per la compilazione della domanda. Qualora la domanda risulti comunque incompleta, il prefetto, entro il termine da lui indicato, invita l'interessato a fornire le necessarie integrazioni.
5. Nei casi in cui il prefetto ritenga che la domanda sia irricevibile o improcedibile, ne informa immediatamente il Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura ai fini delle conseguenti determinazioni.
6. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a) e' riferita al soggetto deceduto, per le domande presentate ai sensi dell' articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , e al soggetto vittima dell'estorsione, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge.
7. Nei casi di richiesta dell'elargizione ai sensi dell' articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed h) sono riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei delitti di cui agli articoli 3, 6 e 7 della stessa legge.
Note all'art. 19:
- Per il testo degli artt. 3 e 6 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 :
- Si trascrive il testo dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 della citata legge 23 febbraio 1999, n, 44:
"Art. 4. (Condizioni dell'elargizione) - 1.
L'elargizione e' concessa a condizione che:
(Omissis).
b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell' articolo 12 del codice di procedura penale ;
c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, ne' risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965 , salvi gli effetti della riabilitazione;
(Omissis).
2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorita' giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale e' derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell' articolo 12 del codice di procedura penale .".
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1990, n. 250.
- Per il testo dell'articolo 13, comma 2, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art.
2.
- Per il testo dell'articolo 6 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18.
- Per il testo dell'articolo 8 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18.
- Per il testo dell'articolo 7 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18.
- Per il testo dell'articolo 8 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 s veda nelle note all'art. 18.
- Per il testo degli artt. 3, 6 e 7 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18.
a) la dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive ai sensi dell' articolo 3 o dell' articolo 6 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo;
b) l'indicazione della data della denuncia del delitto da cui e' conseguito l'evento lesivo o delle richieste estorsive ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato all'articolo 17, comma 1;
c) la dichiarazione di non aver aderito alle richieste estorsive o di aver cessato di aderire, specificandone la data, alle predette richieste;
d) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all' articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , di aver riferito all'autorita' giudiziaria o di polizia tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza, ovvero la dichiarazione che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta legge;
e) l'indicazione dell'ammontare del danno subito e dei fatti e delle circostanze da cui si desuma il relativo nesso di causalita' con il delitto o con situazioni di intimidazione ambientale aventi finalita' estorsive;
f) nei casi in cui nella quantificazione del danno siano dichiarati mancati guadagni, l'indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attivita' e' piu' recente, e' riferita alla data di inizio dell'attivita';
g) la previsione della destinazione dell'elargizione richiesta;
h) l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale;
i) la dichiarazione circa l'eventuale presentazione di istanza per l'accesso ai benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e successive modificazioni, specificando se, per lo stesso evento lesivo, siano state ricevute provvidenze conferibili in applicazione della predetta o di altra legge, indicandone il relativo ammontare.
2. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:
a) in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze assicurative sottoscritte dall'interessato o di cui comunque il medesimo sia beneficiario;
b) in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona in conseguenza dell'evento lesivo;
c) in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fisica o da societa', rispettivamente copia della documentazione fiscale ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti l'evento lesivo o le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attivita' e' piu' recente, e' riferita alla data di inizio dell'attivita';
d) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documento atto a comprovare i motivi della richiesta;
e) la dichiarazione di consenso dell'interessato, in caso di domanda presentata dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ovvero da una delle altre associazioni ed organizzazioni di cui all' articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 .
3. Nei casi previsti dall' articolo 6 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , la domanda contiene, altresi', la dichiarazione dell'interessato di ritenere che il danno conseguente al delitto o a situazioni di intimidazione ambientale e' stato cagionato per il raggiungimento delle finalita' indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge.
4. Sono predisposti dalle prefetture, d'intesa con il Commissario, e disponibili presso l'ufficio relazioni con il pubblico, appositi formulari per la compilazione della domanda. Qualora la domanda risulti comunque incompleta, il prefetto, entro il termine da lui indicato, invita l'interessato a fornire le necessarie integrazioni.
5. Nei casi in cui il prefetto ritenga che la domanda sia irricevibile o improcedibile, ne informa immediatamente il Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura ai fini delle conseguenti determinazioni.
6. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a) e' riferita al soggetto deceduto, per le domande presentate ai sensi dell' articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , e al soggetto vittima dell'estorsione, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge.
7. Nei casi di richiesta dell'elargizione ai sensi dell' articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed h) sono riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei delitti di cui agli articoli 3, 6 e 7 della stessa legge.
Note all'art. 19:
- Per il testo degli artt. 3 e 6 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 :
- Si trascrive il testo dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 della citata legge 23 febbraio 1999, n, 44:
"Art. 4. (Condizioni dell'elargizione) - 1.
L'elargizione e' concessa a condizione che:
(Omissis).
b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell' articolo 12 del codice di procedura penale ;
c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, ne' risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965 , salvi gli effetti della riabilitazione;
(Omissis).
2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorita' giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale e' derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell' articolo 12 del codice di procedura penale .".
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1990, n. 250.
- Per il testo dell'articolo 13, comma 2, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art.
2.
- Per il testo dell'articolo 6 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18.
- Per il testo dell'articolo 8 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18.
- Per il testo dell'articolo 7 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18.
- Per il testo dell'articolo 8 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 s veda nelle note all'art. 18.
- Per il testo degli artt. 3, 6 e 7 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18.