Legge 22 giugno 2016, n. 110

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      Versioni del testo

      • Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.
      • Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 59 dell'Accordo stesso.
      • Art. 3. Quota di partecipazione 1. La quota di partecipazione italiana al capitale e' fissata in 2.571.800.000 dollari statunitensi, di cui l'80 per cento costituisce capitale a chiamata e il 20 per cento costituisce capitale da versare.
        2. La Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comunica con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'Accordo medesimo.