Articolo 5 del Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170
Articolo 4Articolo 6
Versione
30 luglio 2004
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Versione
6 maggio 2011
Art. 5. Potere di disposizione delle attivita' finanziarie oggetto del pegno 1. Il creditore pignoratizio puo' disporre, anche mediante alienazione, delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, se previsto nel contratto di garanzia finanziaria e conformemente alle pattuizioni in esso contenute.
2. Il creditore pignoratizio che si sia avvalso della facolta' indicata nel comma 1 ha l'obbligo di ricostituire la garanzia equivalente in sostituzione della garanzia originaria entro la data di scadenza dell'obbligazione finanziaria garantita.
3. La ricostituzione della garanzia equivalente non comporta costituzione di una nuova garanzia e si considera effettuata alla data di prestazione della garanzia originaria.
4. Qualora, prima dell'adempimento dell'obbligo indicato nel comma 2, si verifichi un evento determinante l'escussione della garanzia, tale obbligo puo' essere oggetto della clausola di «close-out netting». In mancanza di tale clausola, il creditore pignoratizio procede all'escussione della garanzia equivalente in conformita' a quanto previsto nell'articolo 4. (( 4-bis. Il presente articolo non si applica ai crediti. )) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".
Entrata in vigore il 6 maggio 2011
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