Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 giugno 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 giugno 1971 |
Commentario • 1
- 1. Il testo del Decreto Legge 223/2006 coordinato con la legge di conversione 248/2006Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 1 settembre 2006
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Giurisprudenza • 29
- 1. Trib. Monza, sentenza 08/04/2025, n. 728Provvedimento: R.G. 7205/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7205/2024 R.G. promossa da: Parte_1 (C.F. CodiceFiscale_1 ), nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Intonato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Seveso (MB), Via Cristoforo Colombo, n. 16 giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE contro : Parte_2 (C.F. C.F._2 ), …Leggi di più...
- art. 7 L. 218/1995·
- scioglimento del matrimonio·
- giurisdizione italiana·
- competenza territoriale·
- ordine pubblico·
- affidamento condiviso·
- litispendenza internazionale·
- separazione giudiziale·
- contributo mantenimento figli·
- contributo mantenimento coniuge·
- riconoscimento sentenze straniere·
- assegnazione casa coniugale
Versioni del testo
- Articolo 1Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TUNISINA
desiderosi di mantenere e rafforzare i legami che uniscono i due Paesi ed in particolare di regolare i rapporti tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria, hanno convenuto di concludere una Convenzione ed hanno designato a tal fine come loro Plenipotenziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
l'On. Prof. Amintore FANFANI, Ministro per gli Affari Esteri,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TUNISINA:
Il Signor Mongi SLIM, Ministro della Giustizia.
I Plenipotenziari dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Articolo 1
I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti godranno sul territorio dell'altra Parte dello stesso trattamento dei nazionali in materia giudiziaria. Essi avranno a tale scopo libero e facile accesso ai tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei nazionali. - Articolo 2Articolo 2
Non potra' essere imposto ai cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, ne' cauzione ne' deposito sotto qualsiasi denominazione, a motivo sia della loro qualita' di stranieri, sia della mancanza di domicilio o residenza nel Paese.
Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o a quelle la cui attivita' e' autorizzata secondo le leggi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti.
- Articolo 3TITOLO II
ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
Capitolo I
RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE
Articolo 3
In materia civile e commerciale le sentenze rese dalle autorita' giurisdizionali in Italia o in Tunisia hanno l'efficacia di cosa giudicata sul territorio dell'altro Paese, se esse rispondono alle condizioni seguenti:
a) la decisione sia stata pronunciata da una giurisdizione competente ai sensi dell'articolo 4 della presente Convenzione, salvo rinuncia espressa degli interessati a tale giurisdizione nei limiti in cui tale rinuncia e' ammessa;
b) la parte soccombente sia comparsa o sia stata regolarmente citata.
Tuttavia, nel caso in cui la parte soccombente non si trovi nel territorio dello Stato nel quale la decisione e' pronunciata, il termine di comparizione non dovra' essere inferiore a novanta (90) giorni;
c) la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge del Paese in cui e' stata pronunciata;
d) la decisione non contenga niente che sia contrario all'ordine pubblico del Paese nel quale la sua esecuzione e' richiesta; inoltre non sia contraria a una decisione giudiziaria pronunciata in detto Paese e possieda nei confronti di quest'ultimo l'autorita' di cosa giudicata;
e) nessuna giurisdizione dello Stato richiesto sia stata investita da una istanza fra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda avanti alla giurisdizione che ha pronunciato la decisione di cui si chiede l'esecuzione.