2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalita' per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonche' per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la piu' ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attivita' ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 GENNAIO 2023, N. 5)) .