Articolo 51 della Legge 23 luglio 2009, n. 99
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15 agosto 2009
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15 gennaio 2023
Art. 51. (Misure per la conoscibilita' dei prezzi dei carburanti) 1. Al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, e' fatto obbligo a chiunque eserciti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalita' per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonche' per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la piu' ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attivita' ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 GENNAIO 2023, N. 5)) .
Entrata in vigore il 15 gennaio 2023
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