Art. 12. Indennita' di presenza notturna e festiva ed altre indennita' 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora. ((10)) 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 12 del secondo quadriennio normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.
3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall' articolo 41-bis della legge 26 giugno 1975, n. 354 , compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 12,00 non cumulabile con l'indennita' per servizi esterni.
4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3, al personale del Corpo forestale dello Stato preposto all'attivita' di controllo del territorio in zone montane, site al di sopra di 700 metri di altitudine, compete un compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero pari ad euro 2,50.
-------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria:
a) impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , e' rideterminata nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora".
3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall' articolo 41-bis della legge 26 giugno 1975, n. 354 , compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 12,00 non cumulabile con l'indennita' per servizi esterni.
4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3, al personale del Corpo forestale dello Stato preposto all'attivita' di controllo del territorio in zone montane, site al di sopra di 700 metri di altitudine, compete un compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero pari ad euro 2,50.
-------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria:
a) impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , e' rideterminata nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora".