Articolo 6 - Trattato della Legge 10 gennaio 2004, n. 14
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 gennaio 2004
Articolo 6
Le Alte Parti Contraenti opereranno per lo sviluppo della collaborazione nei campi dell'economia, dell'industria, dell'agricoltura, della scienza, della tecnica e dell'ecologia nell'interesse reciproco e della Comunita' Internazionale.
Le Alte Parti Contraenti sono consapevoli che una tale collaborazione avra' una grande importanza per la realizzazione del programma di riforme economiche nella Repubblica Kirghiza e per il pieno sviluppo delle potenzialita' di cooperazione anche in ambito regionale.
Le Alte Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni economiche multilaterali di cui fanno parte.
Entrata in vigore il 28 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente