Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 dicembre 2000
Art. 4. Iscrizioni nel registro 1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.
2. Nel registro devono altresi' essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
Entrata in vigore il 22 dicembre 2000
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