Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
Articolo 4Articolo 6
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22 dicembre 2000
Art. 5. Decentramento amministrativo 1. Le funzioni amministrative gia' attribuite all'autorita' governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile , sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti.
Note all'art. 5:
- Il libro I del codice civile reca: "Delle persone e della famiglia".
- Per il titolo del titolo II, capo II, vedi note alle premesse.
Entrata in vigore il 22 dicembre 2000
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