Articolo 3 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 settembre 1999
>
Versione
7 agosto 2001
>
Versione
14 gennaio 2003
>
Versione
17 agosto 2023
Art. 3. (( (Disposizioni generali). ))

(( 1. Nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:
a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.
2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non puo' essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, e' soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il regolamento di cui all'articolo 4.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente