Articolo 59 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Articolo 51 bisArticolo 51 quater
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1 gennaio 2018
Art. 59. (Rapporti con le agenzie fiscali) 1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attivita' svolta dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizza e i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.
5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile , abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa' costituita in base alle disposizioni dell' articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n.146 , fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta societa'.
((48)) ------------ AGGIORNAMENTO (48)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1126) che "Al fine di garantire la continuita' operativa e gestionale necessaria per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attivita' informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 , e successivi provvedimenti di attuazione, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la societa' di cui all' articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2018
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