Articolo 17 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Articolo 16Articolo 18
Versione
14 settembre 1999
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7 novembre 2021
Art. 17. (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a ((cinque)) , in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.
Entrata in vigore il 7 novembre 2021
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