Art. 1. Articolo unico.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1933, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contribuito dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1600 , sono portati rispettivamente a L. 1.823.250 e L. 5.382.000 annue. ((1))
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1959
GRONCHI
FANFANI - VIGORELLI - BO
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 14. - RELLEVA
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 25 agosto 1961, n. 1157 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1 , sono portati rispettivamente a L. 2.099.500 e L. 6.129.500 annue".
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1933, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contribuito dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1600 , sono portati rispettivamente a L. 1.823.250 e L. 5.382.000 annue. ((1))
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1959
GRONCHI
FANFANI - VIGORELLI - BO
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 14. - RELLEVA
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 25 agosto 1961, n. 1157 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1 , sono portati rispettivamente a L. 2.099.500 e L. 6.129.500 annue".