Articolo 40 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201
Articolo 39Articolo 37
Versione
11 giugno 1995
Art. 40. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti 1. Il personale del ruolo dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche ed amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attivita' istruttoria e di studio. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei dati ed il trattamento dei testi.
2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilita' diretta connesse sia alla predisposizione ed attuazione delle attivita' che alla elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.
3. Puo' essere preposto ad unita' operative coordinando l'attivita' di piu' persone con piena responsabilita' per l'attivita' svolta e per i risultati conseguiti. Puo' inoltre svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione ed istruzione del personale.
4. Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti ed altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale.
5. Nell'ambito del ruolo dei periti, il personale appartenente alle qualifiche di vice perito, perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza puo' sostituire il superiore gerarchico.
Entrata in vigore il 11 giugno 1995
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