Articolo 58 - Accordo medici medicina generale
Articolo 57Articolo 59
Versione
4 ottobre 1996
Art. 58
Trattamento economico
1. I compensi per ogni ora di attivita' svolta ai sensi dell'art. 48 sono stabiliti secondo la seguente tabella:



| | 01.01.95 | 01.12.95 | 01.01.96 |
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| orario professionale | 11.054 | 11.330 | 11.511 |
| incremento quadrriennale | 569 | 583 | 592 |
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| indennita' oraria | 6.665 | 6.832 | 6.941 |
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| indennita' piena disponibilita' | 2.298 | 2.355 | 2.477 |
| incremento quadriennale | 279 | 286 | 291 |
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| | 01.09.96 | 01.09.96 |
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| orario professionale | 11.914 | 12.271 |
| incremento quadrriennale | 613 | 631 |
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| indennita' oraria | 7.184 | 7.400 |
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| indennita' piena disponibilita' | 2.477 | 2.551 |
| incremento quadriennale | 301 | 310 |
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2. L'onorario professionale e' incrementato, per ogni ora di attivita', dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianita' di laurea dal primo giorno del mese successivo.
3. L'indennita' di piena disponibilita' spetta al medico che svolge esclusivamente attivita' di continuita' assistenziale che non ha alcun lavoro dipendente o convenzionato con il S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o private, ad esclusione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi. Tali medici debbono optare tra l'indennita' di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo; l'indennita' e' incrementata dell'importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianita' di laurea, dal primo giorno del mese successivo.
4. Il compenso aggiuntivo e' corrisposto con i criteri di cui all' art. 17, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 41/91 . I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'art. 45, punto c, 2 alinea.
5. Al medico spettano eventuali quote variabili per prestazioni o attivita' aggiuntive previste dagli accordi regionali.
6. Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta della Azienda un'indennita' pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attivita', nonche' adeguata copertura assicurativa dell'automezzo.
7. Su tutti i compensi di cui al comma 1, l'Azienda versa trimestralmente e con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto d el Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 12,50% di cui l'8,125% a proprio carico e il 4.375% a carico del medico.
8. L'Azienda versa all'Enpam, con i tempi e le modalita' di cui al comma precedente, un contributo dello 0,5% sull'ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, comma 1, affinche' questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo contro il mancato guadagno del medico per malattia o gravidanza.
9. I compensi, indipendentemente dalle modalita' attraverso le quali viene assicurata la continuita' assistenziale, sono corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che svolge l'attivita'.
Entrata in vigore il 4 ottobre 1996
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