Articolo 49 - Accordo medici medicina generale
Articolo 48Articolo 50
Versione
4 ottobre 1996
Art. 49
Incarichi
1. Nell'attesa che vengano perfezionati gli accordi regionali previsti dal comma 3 dell'articolo precedente e in costanza della vigente normativa le Regioni, in concomitanza con la pubblicazione delle zone carenti di assistenza primaria, pubblicano, a seguito di formale determinazione e comunicazione delle Aziende, anche quelle carenti per la continuita' assistenziale.
2. L'Azienda conferisce gli incarichi a tempo indeterminato:
a) ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato in Aziende della stessa Regione, che abbiano svolto in tale posizione almeno un anno di servizio effettivo e ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato in altra Regione a condizione che abbiano svolto in ambito extra regionale almeno 3 anni di servizio effettivo e che per tale periodo abbiano mantenuto la residenza e l'iscrizione all'albo professionale della provincia nella Regione in cui concorrono. I periodi di servizio effettivo devono essere stati maturati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma seguente;
b) ai medici inclusi nella graduatoria regionale per la medicina generale, ai quali si applicano le norme di cui all'art. 20, comma 6.
3. Gli interessati presentano domanda alle Aziende, che hanno disponibili le zone carenti, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le Aziende interpellano entro 30 giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando i giorni e gli orari di ricevimento, prioritariamente i medici di cui al comma 2, lett. a, in base all'anzianita' d'incarico a tempo indeterminato nelle attivita' di continuita' assistenziale; qualora sussistano ulteriori zone carenti interpellano i medici nell'ordine del punteggio di cui al comma 2, lett. b).
5. Il medico interpellato per la copertura del turno vacante deve presentarsi entro 10 giorni presso l'Azienda per l'accettazione dell'incarico e per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , attraverso la quale l'Azienda accerta l'insussistenza di cause di incompatibilita' (v. all. "L").
6. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico. Il medico impossibilitato a presentarsi puo' dichiarare la propria accettazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fornendo adeguata giustificazione e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 5.
7. L'Azienda conferisce l'incarico a tempo indeterminato con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del termine di inizio dell'attivita', da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici.
8. Se il medico incaricato e' residente nell'ambito territoriale di altra regione, l'Azienda comunica all'assessorato alla sanita' della regione di residenza l'avvenuto conferimento dell'incarico, ai fini della verifica di eventuali incompatibilita'.
Entrata in vigore il 4 ottobre 1996
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