Art. 50
Massimali
1. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di continuita' assistenziale avviene per un minimo di 12 ed un massimo di 24 ore settimanali e presso una sola Azienda.
2. L'incarico non e' conferibile o cessa nei confronti del medico incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale o per la pediatria di libera scelta che superi il limite rispettivamente di 500 o 266 scelte.
Le situazioni di incompatibilita' sono quelle stabilite dalle vigenti norme di legge e dall'art. 4 del presente accordo.
3. Prima di esperire la procedura per il conferimento degli incarichi, gli orari disponibili nell'ambito del servizio di continuita' assistenziale vengono assegnati ai medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato, ai sensi del presente capo, secondo l'ordine di anzianita' di incarico nella stessa Azienda e, in caso di parita', secondo l'anzianita' di laurea, fino a concorrenza del massimale orario.
4. L'orario complessivo dell'incarico a tempo indeterminato e quello risultante da altre attivita' compatibili non puo' superare le 38 ore settimanali. Qualora il limite delle 38 ore risulti superato, l'incarico di continuita' assistenziale e' ridotto in misura uguale all'eccedenza.
5. Il medico decade dall'incarico qualora:
- insorga una situazione di incompatibilita';
- lo svolgimento di altre attivita' compatibili non consenta un incarico minimo di 12 ore settimanali.
Massimali
1. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di continuita' assistenziale avviene per un minimo di 12 ed un massimo di 24 ore settimanali e presso una sola Azienda.
2. L'incarico non e' conferibile o cessa nei confronti del medico incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale o per la pediatria di libera scelta che superi il limite rispettivamente di 500 o 266 scelte.
Le situazioni di incompatibilita' sono quelle stabilite dalle vigenti norme di legge e dall'art. 4 del presente accordo.
3. Prima di esperire la procedura per il conferimento degli incarichi, gli orari disponibili nell'ambito del servizio di continuita' assistenziale vengono assegnati ai medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato, ai sensi del presente capo, secondo l'ordine di anzianita' di incarico nella stessa Azienda e, in caso di parita', secondo l'anzianita' di laurea, fino a concorrenza del massimale orario.
4. L'orario complessivo dell'incarico a tempo indeterminato e quello risultante da altre attivita' compatibili non puo' superare le 38 ore settimanali. Qualora il limite delle 38 ore risulti superato, l'incarico di continuita' assistenziale e' ridotto in misura uguale all'eccedenza.
5. Il medico decade dall'incarico qualora:
- insorga una situazione di incompatibilita';
- lo svolgimento di altre attivita' compatibili non consenta un incarico minimo di 12 ore settimanali.