Articolo 86 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 85Articolo 88
Versione
6 maggio 1998
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Versione
1 gennaio 2001
Art. 86. Gestione del demanio idrico 1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
(( 2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione )) 3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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