Art. 86. Gestione del demanio idrico 1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
(( 2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione )) 3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)) .
(( 2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione )) 3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)) .