Articolo 22 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 21Articolo 23
Versione
6 maggio 1998
>
Versione
4 luglio 2006
>
Versione
14 settembre 2012
Art. 22. Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 1. E' soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell' articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 .
2. Lo svolgimento delle seguenti attivita' si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall' articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:
a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonche' il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857 ; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248 ;
c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all' articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269 ; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
3. E' subordinato ad una denuncia di inizio attivita' l'esercizio delle seguenti attivita', precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:
a) attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all' articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46 , e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 ;
b) attivita' di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all' articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 ;
c) attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 .
4. ((Non e' subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attivita', fatto salvo quanto previsto dal regolamento CE/852/2004.)) l'esercizio dell'attivita' relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519 , precedentemente assoggettato a licenza camerale.
Entrata in vigore il 14 settembre 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente