Articolo 56 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 55Articolo 57
Versione
6 maggio 1998
Art. 56. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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