Articolo 17 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 16Articolo 18
Versione
6 maggio 1998
Art. 17. Definizioni 1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" comprendono qualsiasi attivita' imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attivita' artigianali ed alle altre attivita' produttive di spettanza regionale in base all' articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.
2. Sono comprese nella materia anche le attivita' di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attivita' di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attivita' creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attivita' concernenti le societa' fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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