Articolo 33 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 32Articolo 34
Versione
6 maggio 1998
Art. 33. Funzioni e compiti riservati allo Stato 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
b) l'approvazione di disciplinaritipo per gli aspetti di interesse statale;
c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;
d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;
e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;
f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni interessate;
g) l'inventario delle risorse geotermiche;
h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all' articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 , come sostituito dall' articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 ;
i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con legge;
l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
n) il riconoscimento dell'idoneita' dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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