Articolo 1 del Decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133
Articolo 01Articolo 3
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6 ottobre 2023
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5 dicembre 2023
Art. 1.

Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 4, al secondo periodo, le parole «nell' articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , o nell' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come sostituito dall' articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 » sono sostituite dalle seguenti «negli articoli 1, 4 ((e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al)) decreto legislativo 6 settembre 2011, ((n. 159)) »;
2) al comma 7, lettera b), le parole «al comma 9», sono sostituite dalle seguenti «al comma 10»;
3) il comma 10, e' sostituito dal seguente: « ((10. Nei confronti)) del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ((; si applicano)) le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione e' disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . Si applica l'articolo 13, comma 3.»
b) all'articolo 9-bis, comma 6, secondo periodo, le parole «nell' articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , o nell' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come sostituito dall' articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 » sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 1, 4 ((e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al)) decreto legislativo 6 settembre 2011, ((n. 159)) »;
c) all'articolo 13:
1) al comma 3 ((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi)) : «Salvo quanto previsto all' articolo 235 del codice penale , quando lo straniero e' sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al ((titolo VIII del libro primo del codice penale)) , l'espulsione e' disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo ((del presente comma)) .»;
2) al comma 11, dopo le parole «al comma 1» sono inserite le seguenti « ((del presente articolo e all'articolo)) 9, comma 10, ((primo periodo,)) »;
3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole «Nei casi di espulsione disposta ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 9, comma 10, nonche' ai sensi»;
d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole «non e' stata disposta ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «9, comma 10, e dell'articolo»;
e) all'articolo 17, al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «e' autorizzato» sono sostituite dalle seguenti «puo' essere autorizzato»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione puo' essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.».
2. ((All'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole:)) «ai sensi dell'articolo 13, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti ((:)) «ai sensi degli articoli 9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1,».
3. All' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , le parole «9, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «9, comma 10, ((primo periodo)) ».
4. All' articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dopo le parole «controversie in materia di» sono inserite le seguenti: «espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza ((degli stranieri)) in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonche'»;
b) al comma 1, dopo le parole «l'impugnazione del provvedimento di», sono inserite le seguenti «espulsione disposta dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , ovvero di»;
(( 4-bis. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell' articolo 163 del codice penale , nel rispetto dei criteri indicati ai commi 4 e 5 del presente articolo, puo' sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, l'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ";
b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "commi 11 e 12" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 11 e 12".
4-ter. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 , le parole: "entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni"))
Entrata in vigore il 5 dicembre 2023
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