Articolo 45 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 41 octies
Versione
31 ottobre 1942
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Versione
4 giugno 1971
Art. 45. Disposizioni finali. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 1 GIUGNO 1971, N. 291))

Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con essa incompatibili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a S. Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GORLA -
VIDUSSONI-GRANDI-DI REVEL - BOTTAI - HOST VENTURI RICCI - PAVOLINI

Visto, il Guardasigilli: GHANDI
Entrata in vigore il 4 giugno 1971
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