Articolo 7 del Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139
Articolo 6Articolo 8
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Art. 7. Progressione in carriera 1. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti ((con almeno otto anni)) e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera.
2. I funzionari positivamente valutati ai sensi del comma 1 sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a). Il corso di formazione si conclude con un esame finale a seguito del quale al funzionario e' attribuito un punteggio espresso in centesimi. La graduatoria, formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di valutazione comparativa per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale, determina la posizione di ruolo nella qualifica di viceprefetto.
3. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione sono stabilite dal comitato direttivo della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
4. Le promozioni alla qualifica di viceprefetto decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione effettua, agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianita' dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una valutazione dei titoli di servizio di cui all'articolo 8, comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni di servizio nella qualifica. Il consiglio di amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto tra quelli preposti alle attivita' di valutazione e di controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 17.
Entrata in vigore il 2 marzo 2024
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