Sentenza 11 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Ɑ I O T I G A V N S I A L T L I N L O D E D N N I G 3 вович E A N S D 1 V I E I 1 S K O - L S K D 8 U - O N _ O L S I в I E S EPUBBLICA ITALIAN 0 0336 01 V T N A ' I V E S G L O E I C I S T S O 'O V LA COR E SUPREMA DICASSAZIONE Ɑ Oggetto I Pagamento indennità SEZIONE TERZA CIVILE per miglioramenti аврагі Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8797/98 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA shake - Consigliere- Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron. 594 Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere- Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Rep. - Ud.03/07/00 Consigliere * Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig! SOLE 24 ORE MININNO GI, MININNO SALVATORE, MININNO LORENZO, per diritti L. 3000 elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE CAVE 17 INT in 1 GEN 2001 16, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CAMMAROTA, IL CANCELLIERE difesi dall'avvocato UI CIPPONE, giusta delega in atti;
CANCELLERIA I D ricorrenti contro ل CG407454 ا LA GI, LA UI, LA MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 1, presso lo studio dell'avvocato PAOLO 2000 NAPOLETANO, difesi dall'av vocato CESARE CAPOTORTO, 1303 giusta delega in atti;
1 controricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 179/98 della Corte d'Appello di UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale BARI SEZ SPEC AGRARIA, emessa il 28/01/98 e depositata al Sig. NAPOLETAM il 19/02/98 (R.G. 431/97); per diritti L. udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1-24 GEN. 2001 IL CANCELLIERE udienza del 03/07/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore UFFICIO COPIE Rifasciata copia legale Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per al Sig. CAMMARDIA per diritti L. il rigetto del ricorso. IL CANCELLIERE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 8.6.1993 avanti la Sezione spe- cializzata agraria del Tribunale di Foggia, NE SE, GI e MA, proprietari iure hereditatis del fondo rustico di Ha 17 alla contrada Iemma di Ceri- gnola, condotto in affitto da NI SE e dai figli RE e RE, chiedevano la risoluzione del contratto per gravi inadempienze dei conduttori, ovvero, in via subordinata, la cessazione per la sca- denza legale del 10.11.1997, con la condanna degli stessi conduttori al rilascio del terreno e -in rela- zione alla prima domanda- al risarcimento dei danni. I NI, costituitisi in giudizio, contestavano la domanda di risoluzione, chiedendone il rigetto, e in via riconvenzionale chiedevano l'indennità per i mi- glioramenti apportati al fondo, calcolati in L.226.200.000 o in L. 329.800.000 ove il terreno fosse stato rilasciato con la coltura di un carciofeto in at- to su tre ettari circa. Svoltasi l'istruttoria del caso, il giudice adito sentenza del 16-20.10.1996 dichiarava con disattendendo, quindi, la domanda di risoluzione per inadempimento- che il contratto di affitto in oggetto sarebbe scaduto il 10.11.1997 e condannava gli affit- tuari al rilascio per tale data;
determinava in L.40.000.000 l'indennità dovuta ai convenuti per i mi- glioramenti, condannando gli attori in solido al paga- mento di detta somma ripartita in tre rate annuali;
ни compensava le spese di lite. Proposto appello dai NI, cui resistevano i Co- laneri, che proponevano appello incidentale, la Corte d'appello di Bari - Sezione specializzata agraria con sentenza 28.1-19.2.1998, in parziale accoglimento dell'appello principale determinava in L. 42.000.000 l'indennità dovuta per le migliorie e condannava gli appellati solidalmente al pagamento della somma stessa, escludendone la rateizzazione e con detrazione di quan- to eventualmente pagato;
respingeva l'appello inciden- tale e dichiarava compensate le spese del doppio grado di giudizio. 3 Per la cassazione di tale sentenza, con impugnazio- ne affidata ad un unico motivo, hanno proposto ricorso NI SE, NI RE e NI RE. Hanno resistito con controricorso NE Giusep- pe, NE GI e NE MA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso i NI denunciano violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 17, 2° comma.
1. n. 203/1982 e per omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione circa un pun- to decisivo della controversia. I ricorrenti sostengono дви che la Corte di merito ha utilizzato, per la determina- zione del valore del fondo oggetto del contratto di af- fitto al momento della relativa cessazione, i "valori fondiari medi" previsti dalla tabella della Regione Pu- glia redatta a norma dell'art. 16 1.n. 865/1971, uti- lizzabile per ipotesi differente (art. 50 1. 203/82) e non di certo nel caso previsto dall'art. 17 stessa 1. 203/82, che fa invece riferimento al "valore di merca- to". Sostengono, inoltre, che, anche a voler accettare una valutazione operata sui "valori agricoli medi”, non è desumibile -quanto al valore riportante la stima di L. 15.800.000 per Ha, riferita alla pregressa natura di "seminativo asciutto"- a quale criterio estimativo e/o normativo si sia ispirata la Corte. Lamentano, quindi, che non sono stati assunti a confronto valori omogenei relativi al fondo prima e dopo i miglioramenti e in ar- monia fra di loro, giacché al valore del terreno quale "seminativo asciutto" avrebbe dovuto corrispondere un proporzionale valore quale "seminativo irriguo". Dedu- cono, conclusivamente, oltre che la violazione e non applicazione dell'art. 17 1. 203/82, la carenza di mo- tivazione della sentenza impugnata circa un punto deci- sivo della controversia, perché la Corte di merito non ha fornito una effettiva giustificazione della decisio- ne adottata con riferimento specifico ai criteri esti- mativi prescelti per la liquidazione della indennità in oggetto;
la insufficienza della motivazione per la obiettiva mancanza del criterio logico seguito dal giu- dice d'appello, che non consente di individuare con chiarezza la giustificazione della decisione;
la con- traddittorietà interna alla motivazione, perché le ar- gomentazione addotte sono contrastanti e si elidono a vicenda, tanto da rendere impossibile l'individuazione della ratio decidendi e del tutto sconosciute le fonti probatorie (meglio, i parametri integrativi delle stes- se) in uno ai criteri logici utilizzati per addivenire alla decisione de qua. Il motivo, globalmente considerato, va disatteso. 5 Va innanzitutto osservato, quale opportuna premes- sa, che, per quanto si desume dalla sentenza all'esame, ai fini della determinazione dell'incremento di valore conseguito dal fondo dopo l'esecuzione dei miglioramen- ti, sono stati sotto tale aspetto considerati due pozzi e un vascone di raccolta delle acque, non il vigneto pure realizzato dagli affittuari, questo dovendo essere divelto, mentre in ordine al carciofeto pure impiantato dagli affittuari è stato ritenuto che esso non poteva qualificare il fondo nei termini pretesi dagli appel- lanti, cioè di “orto irriguo", perché rientrava in ro- tazione, per motivi agronomici ed economici, con altre fen colture non ortive della zona (grano, barbabietole, ecc.), e dunque lo sottraeva a tale classificazione, che invece suppone che il terreno sia in permanenza co- perto da colture ortive che si alternano anche due vol- te nello stesso anno. Sulla scorta di tale situazione di fatto, che non risulta attinta da specifiche censure, la Corte terri- toriale, confermando in primo luogo la classificazione, in conseguenza delle opere effettuate, di "seminativo irriguo" del fondo fatta dal primo giudice, ha poi spiegato che i valori da questo attribuiti al terreno in questione per la sua pregressa natura di "seminativo asciutto" (L. 15.800.000 ad Ha) risultano determinati 6 in base alle tabelle allegate dal CTU alla sua relazio- ne ed alle notizie sul mercato fondiario all'epoca del- la decisione (corrispondenti, d'altronde, a quelle note anche alla stessa Corte). Trattasi di accertamento sufficientemente e logica- mente motivato e -per l'indubbio riferimento fatto ai valori di mercato (attuali)- giuridicamente corretto, alla luce dell'art. 17 comma 2 1.n. 203/1982, sicché è da escludere la ricorrenza dei lamentati vizi, mentre nessun potere di riesame e di valutazione del merito della causa ha il giudice di legittimità. Per altro verso, då resto, va considerato che, come condivisibilmente rilevato da parte resistente, il va- lore agricolo medio cui si riferisce l'art. 50 della 1.n. 203/82 attraverso il richiamo dell'art. 17 della 1.n. 865/71 e il valore di mercato cui si riferisce il stessa precedente art. 17/1. 203/82 rappresentano due concetti essenzialmente identici, salvo che nel primo caso il parametro è individuato per relationem, mentre nel se- condo occorre l'accertamento specifico (come è stato fatto). Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione seguono le re- gole della soccombenza e sono liquidate come in dispo- sitivo. 7
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate in L. 50'000 ' 01- tre onorari, liquidati in L.
2.000.000. Così deciso, il 3.7.2000. Il conpigliere est. Il Presidente من Fiducia Depositata in Cancelleria 1.1 GEN 2001 IL CANCELLIERE 01 O Oggi, I T Concetta Ammendola O IL CANCELLIERE C1 I IC N V IN Concetta Ammendola I 7 I S L 3 H L L LN 5 O N 5 O Z IN 3 M Ɑ 1 S A V 1 I V - N -8 N O J D 4 O 8 IN S E I H S .T D V N I IⱭ S 9 N 'V N 8 L 8 IO V T S O S 'O V IⱭ